La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, prima della realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.
I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA (già definiti nella Direttiva 85/337/CEE) sono:
- La prevenzione intesa come l’analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell’opera o del progetto, al fine non solo di salvaguardare ma anche di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita
- L’integrazione: intesa come l’analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili (effetti cumulativi)
- Il confronto: il dialogo e riscontro cioè tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici
- La partecipazione: intesa come apertura del processo di valutazione all’attivo contributo dei cittadini in un’ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).
A cosa serve la VIA
La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti serve ad assicurare che l’attività dell’uomo (progetti) sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, pertanto comporta:
- La individuazione
- La descrizione
- La stima
degli impatti diretti ed indiretti che un progetto può avere su:
- Uomo, fauna e flora
- Suolo, acqua, aria e clima
- Beni materiali e patrimonio culturale
valutando anche l’interazione tra tali fattori, in modo da poter individuare la soluzione progettuale più idonea.
Quali progetti sono sottoposti alla VIA e autorità competenti
Le autorità competenti per la procedura di VIA dipendono dalla natura dei progetti sottoposti. La competenza è statale se i progetti rientrano tra quelli elencati nell’allegato II della Parte II del d.lgs.152/06, quali per esempio:
- Raffinerie di petrolio greggio
- Impianti destinati alla produzione di combustibile nucleare
- Impianti chimici integrati
La competenza è regionale per i progetti di cui agli allegati III e IV che riguardano
- Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi (all. III)
- Progetti nell’ambito agricolo, all’industria energetica ed estrattiva ed alle infrastrutture (all.IV)
Le fasi della procedura VIA
La valutazione di impatto ambientale, riservata come abbiamo anticipato ai grandi progetti che possono avere un impatto su un luogo, inizia con la verifica di assoggettabilità (cd. screening) che ha lo scopo di valutare se il progetto presentato può avere un impatto “significativo” e “negativo” sull’ambiente. Se tale impatto è possibile allora si procede con lo studio dell’impatto ambientale.
Il progetto e il relativo studio dell’impatto ambientale vengono sottoposti a consultazione, che è una fase istruttoria caratterizzata da ampie misure di pubblicità e di partecipazione. A questa segue la fase di valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione e poi la fase conclusiva della decisione che prevede l’adozione di un provvedimento, il provvedimento di VIA appunto.
Per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto, il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutti i provvedimenti in materia ambientale necessari per quell’opera:
- Autorizzazioni
- Concessioni
- Pareri
- Intese
- Nulla osta
- Assensi
Esso contiene le condizioni di realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti e degli eventuali malfunzionamenti.